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D. 21/01/2006 n. 10

3. I soggetti che risultano assegnatari di LR hanno diritto a percepire i CD relativi all'offerta presentata.

Art. 6 - Modalità di attivazione delle riduzioni dei prelievi

1. Ove il Comitato tecnico di monitoraggio e di emergenza decida l'attivazione delle riduzioni dei prelievi in uno degli intervalli di riduzione, l'impresa maggiore di trasporto seleziona gli assegnatari secondo valori di CA crescenti, nonchè secondo i seguenti criteri

a) per il primo dei tre periodi previsti dall'art. 2 del citato decreto, dando priorità alle offerte di cui agli schemi 4 ed 1 dell'allegato 1

b) per il secondo dei tre periodi previsti dall'art. 2 del suddetto decreto, dando priorità alle offerte di cui agli schemi 4, 1 e 2 dell'allegato 1.

2. Ai fini dell'attivazione delle riduzioni dei prelievi secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 11 del decreto 20 gennaio 2006, l'impresa maggiore di trasporto trasmette agli assegnatari interessati la richiesta di riduzione dei prelievi secondo le modalità definite nel bando di cui all'art. 3, comma 2.

3. La richiesta di riduzione dei prelievi di cui al comma precedente contiene almeno i seguenti elementi

a) gli LR ai quali la richiesta si riferisce

b) il periodo di interruzione nel quale l'assegnatario è tenuto a ridurre i prelievi.

Art. 7 - Obblighi e diritti degli assegnatari

1. L'assegnatario, a seguito di richiesta dell'impresa maggiore di trasporto effettuata secondo le modalità di cui all'art. 6, è tenuto a ridurre uniformemente i propri prelievi fino ad un livello non superiore alla differenza fra QRIFk e la riduzione dei prelievi indicata nella medesima richiesta.

2. In caso di richiesta di riduzione dei prelievi, e previo accertamento dell'effettiva riduzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, è riconosciuto all'assegnatario un ammontare pari al CA richiesto per ogni lotto di riduzione attivato.

3. In caso di partecipazione in forma congiunta sono attribuiti ai singoli clienti gli obblighi e i diritti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, ferma restando la responsabilità del partecipante.

Art. 8 - Penali in capo all'assegnatario in caso di inadempienza

1. Le modalità di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), prevedono almeno che per ciascun intervallo di riduzione

a) se R - E < o = 0,1 x R, l'assegnatario è tenuto a corrispondere una penale pari al 10% del corrispettivo CA relativo all'intervallo di riduzione

b) se 0,1 x R < R - E < o = 0,5 x R, l'assegnatario è tenuto a corrispondere una penale pari all'intero corrispettivo CA

c) se R - E > 0,5 x R, l'assegnatario è tenuto a corrispondere una penale pari all'ammontare dei corrispettivi CA e CD riconosciuti in assegnazione a qualunque titolo; ove: E è la somma delle riduzioni effettive giornaliere rispetto a QRIFk relativamente al medesimo LR; al fine del calcolo di E la riduzione effettiva assume valori non superiori a 10.000 Smc/g moltiplicato per il numero di LR assegnati; R è il prodotto del numero di LR assegnati moltiplicato per il valore di prelievo giornaliero interrompibile pari a 10.000 Smc/g.

2. In caso di partecipazione in forma congiunta, le penali di cui al comma 1 del presente articolo sono attribuite a ciascun cliente secondo le modalità di partecipazione specificate nell'offerta di cui all'art. 4, comma 4, lettera

b), ferma restando la responsabilità del partecipante.

3. L'Autorità potrà procedere, anche con la collaborazione della Guardia di finanza, a verifiche presso gli assegnatari per l'accertamento di eventuali inadempienze.

Art. 9 - Amministrazione del fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas

1. L'impresa maggiore di trasporto, in collaborazione con le altre imprese di trasporto e con le imprese di distribuzione interessate, procede, entro il 15 maggio 2006, all'accertamento di cui all'art. 7 e trasmette alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), l'elenco dei clienti assegnatari e, per ciascun assegnatario, i dati per la determinazione dei corrispettivi di cui all'art. 7 e delle penali di cui all'art. 8.

2. Entro il 30 giugno 2006 la Cassa riconosce agli assegnatari i corrispettivi di cui all'art. 7, ed entro il 30 settembre 2006 versa agli assegnatari, anche per il tramite dell'utente mandatario, il 25% dell'ammontare loro dovuto e, entro i sei mesi successivi, l'ammontare restante.

3. In caso di esito negativo, anche parziale, la Cassa comunica ai soggetti interessati gli importi da versare a titolo di penale; ove tali importi superino i corrispettivi cui l'assegnatario ha diritto, gli assegnatari versano, anche per il tramite dell'utente mandatario, alla Cassa la differenza tra penali e corrispettivi entro il 30 settembre 2006. La Cassa destina i relativi ammontari al fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas di cui all'art. 2 della deliberazione n. 297/05.

Art. 10 - Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 21 gennaio 2006 Il presidente: Ortis Allegato 1 SCHEMA 1 Presentazione delle offerte per i soggetti disponibili ad essere interrotti su indicazione dell'impresa maggiore di trasporto, per tre intervalli di riduzione per l'intero periodo 6 febbraio-24 marzo 2006. CD = Euro 15.000 Identificativi del partecipante CA richiesti in euro Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3 Lotto 4 . . . SCHEMA 2 Presentazione delle offerte per i soggetti disponibili ad essere interrotti su indicazione dell'impresa maggiore di trasporto, per due intervalli di riduzione per l'intero periodo 6 febbraio-24 marzo 2006. CD = Euro 10.000 Identificativi del partecipante CA richiesti in euro Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3 Lotto 4 . . . SCHEMA 3 Presentazione delle offerte per i soggetti disponibili ad essere interrotti su indicazione dell'impresa maggiore di trasporto, per un intervallo di riduzione per l'intero periodo 6 febbraio-24 marzo 2006. CD = Euro 50.000 Identificativi del partecipante CA richiesti in euro Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3 Lotto 4 . . . SCHEMA 4 Presentazione delle offerte per i soggetti disponibili ad essere interrotti sulla base di intervalli di riduzione da loro prescelti. Presentazione delle offerte per i soggetti disponibili ad essere interrotti sulla base di intervalli di riduzione da loro prescelti. Identificativi del partecipante 6-10 febbraio 13-17 febbraio 20-24 febbraio 27 febbraio 3 marzo 6-10 marzo 13-17 marzo 20-24 marzo CD € 2000 € 3000 € 3000 € 3000 € 2000 €1000 € 1000 CA richiesti in euro CA richiesti in euro CA richiesti in euro CA richiesti in euro CA richiesti in euro CA richiesti in euro CA richiesti in euro Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3 Lotto 4 Lotto 5 …

 

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